GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi territoriali” pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:
- la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
- la regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature;
- la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
- i comportamenti di atleti, tecnici o altri Tesserati in occasione o nel corso della gara;
- ogni altro fatto rilevante per l’ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.
I componenti durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte. Delibera del Consiglio Federale n. 29 del 03.08.2023.
Giudice Sportivo Nazionale |
Avv. Massimo Rosso Effettivo |
PROCURA FEDERALE
La Procuratore Federale promuove la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore Federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia.
Le funzioni del “Procuratore Federale” sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l’atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l’addetto all’Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale. I componenti durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte. Delibera del Consiglio Federale n. 29 del 03.08.2023.
Procuratore Federale | Avv. Massimiliano Canè |
Procuratore Aggiunto | Avv. Ugo De Martini |
Procuratore Aggiunto | Avv. Elisa Lombardo |
Sostituto Procuratore | Avv. Filippo Carta |
Sostituto Procuratore | Avv. Giuliano Taverna |
TRIBUNALE FEDERALE
Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici Sportivi Nazionali o Territoriali. I componenti durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte. Delibera del Consiglio Federale n. 29 del 03.08.2023.
Presidente | Avv. Roberto Filocamo |
Componente | Avv. Simone Bilotta |
Componente | Avv. Antonio Commisso |
Componente | Avv. Alberto Fantini |
Componente | Avv. Valentina Gigliotti |
Componente | Avv. Luigi Giuseppe Greco |
CORTE FEDERALE APPELLO
La Corte Federale di Appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale Federale. È competente a decidere, altresì, sulla ricorrenza dei presupposti dell’astensione e sulle istanze di ricusazione dei componenti degli Organi di Giustizia Federale; in tal caso, non può fare parte del collegio decidente il destinatario del provvedimento. I componenti durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte. Delibera del Consiglio Federale n. 29 del 03.08.2023.
Presidente | Avv. Fausto Bruzzese |
Componente | Avv. Palmira Careri |
Componente | Avv. Teresa Cinzia Comberiati |
Componente | Avv. Maria Ginevra Paolucci |
Componente | Avv. Salvatore Satira |
Componente | Avv. Ivan Sorbo |
CORTE SPORTIVA D'APPELLO
“La Corte Sportiva di Appello” giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali. È competente a decidere, altresì, sulla ricorrenza dei presupposti dell’astensione e sulle istanze di ricusazione degli Organi di Giustizia Sportiva; in tal caso, non può fare parte del collegio decidente il destinatario del provvedimento. I componenti durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte. Delibera del Consiglio Federale n.29 del 03.08.2023.
Presidente | Avv. Giuseppe Cherubino |
Componente | Avv. Giuseppe Bruzzese |
Componente | Avv. Prof. Francesco Casarola |
Componente | Avv. Elisa Fabbri |
Componente | Avv. Federica Ginesi |
Componente | Avv. Filippo Maria Moffa |
COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA
La Commissione Federale di Garanzia, tutela l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di giustizia e della Procura Federale. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. Delibera del Consiglio Federale n. 53 del 22/12/2021.
Presidente | Prof. Avv. Gabriele Sepio |
Componente | Prof. Dott. Filippo Dami |
Componente | Avv. Massimiliano Giorgi |
CONTRIBUTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI GIUSTIZIA
Come previsto dall'art. 77, 1° comma, del Regolamento di Giustizia FISBB, il Consiglio Federale ha stabilito che, per il Quadriennio Olimpico 2021/2024, gli importi dovuti dal ricorrente o reclamante sono i seguenti:
- Per le controversie inerenti infrazioni tecniche: in prima istanza è possibile presentare il ricorso al Giudice Unico Nazionale competente per i campionati e le competizioni in ambito nazionale, regionale e provinciale. Il ricorso di prima istanza deve essere preceduto dal versamento del contributo di giustizia di euro 250 a pena di irricevibilità del ricorso stesso. Avverso la pronuncia del Giudice Unico Nazionale è possibile, in seconda istanza, proporre reclamo alla Corte Sportiva di Appello. Il reclamo di seconda istanza deve essere preceduto dal versamento del contributo di giustizia di euro 500 a pena di irricevibilità del ricorso stesso.
- Per controversie di natura disciplinare: In prima istanza è possibile presentare ricorso al Tribunale Federale. Il ricorso di prima istanza deve essere preceduto dal versamento del contributo di giustizia di euro 250 a pena di irricevibilità del ricorso stesso. Avverso la pronuncia del Tribunale Federale è possibile, in seconda istanza, proporre reclamo alla Corte Federale di Appello. Il reclamo di seconda istanza deve essere preceduto dal versamento del contributo di giustizia di euro 500 a pena di irricevibilità del ricorso stesso.
La disposizione di bonifico, sul seguente IBAN: IT50G0306909606100000193194 intestato a Federazione Italiana Sport Biliardo e Bowling dovrà riportare nella causale la dicitura "Contributo per l'accesso al servizio di giustizia" e l'indicazione del numero di procedimento cui si riferisce (se assegnato) ovvero l'indicazione delle parti.
In caso di accoglimento, anche parziale, del ricorso o del reclamo, il contributo versato verrà restituito. L'accoglimento di una impugnazione in ultima istanza comporta la restituzione dei contributi versati per i procedimenti relativi alle istanze precedenti.
CONTATTI
Federazione Italiana Sport Biliardo e Bowling
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Sede operativa Biliardo: Via G.B. Piranesi, 46 – 20137 Milano (MI) - Tel. 0270002609
Sede operativa Bowling: Via F. Antolisei, 6 – 00173 Roma (RM) - Tel. 063311705
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