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Disposizioni Commissione Giustizia e Disciplina

04/201406/11/2014
Delibera di comminare al Sig. Marco Cesare Parapini la sanzione della squalifica per complessivi giorni 40 a decorrere dalla comunicazione della presente decisione (di cui giorni 30 per la pena base e giorni 10 per l'aggravante) ex art. 18 lettera "d" Regolamento Giustizia e Disciplina.

di comminare all'ASD Raggio Ics Team a titolo di responsabilit oggettiva la sanzione dell'ammenda di euro 100.00 ex art 17 lettera "b" Regolamento Giustizia e Disciplina.

Motivazione redatta il 03/11/2014
3/201409/06/2014
La Commissione Giustizia e Disciplina delibera l'irricevibilit? del gravame presentato dal Sig. Andrea Guidi, nella qualit? di Presidente dell'ASD Tevere Power Zone, ai sensi degli artt. 54 e 58 Regolamento Giustizia e Disciplina.
Dichiara incamerata la tassa corrisposta dal Sig. Guidi.

Motivazione redatta l'11/06/2014
2/201411/04/2014
Delibera di comminare al Sig. Greco Giovanni (tessera n. AA5541) la sanzione delle sospensione da ogni carica ed incarico per complessivi giorni 20 a decorrere dalla comunicazione della presente decisione ex art. 23 Regolamento Giustizia e Disciplina
01/201418/12/2013
Delibera di comminare al Sig. Mauro Tomaselli la sanzione della squalifica per complessivi giorni 50 a decorrere dalla comunicazione della presente decisione (di cui 30 per la pena base e giorni 20 per l'aggravante) ex art. 18 lettera "d" Regolamento Giustizia e Disciplina;

di comminare all'ASD BC Scorpion a titolo di responsabilita' oggettiva la sanzione dell'ammenda di euro 100.00 ex art. 17 lettera "b" Regolamento Giustizia e Disciplina. 

Motivazione redatta il 27/01/2014
11/201306/03/2013
La Commissione di Giustizia e Disciplina delibera di irrogare a Cerini Gabriele, Presidente CR Lombardia la sanzione della sospensione da ogni carica e incarico per mesi tre, ex art. 22-23 e 28 co.6 Regolamento di Giustizia e Disciplina;
Motivazione redatta il 08/03/2013
10/201306/03/2013
La Commissione di Giustizia e Disciplina delibera la esclusione dalla partecipazione a gare o manifestazioni ufficiali della AS BC ARECHI, in persona del l.r.p.t., in persona del Presidente pro tempore fino alla regolarizzazione della propria posizione di cui all'art. 21 del Regolamento di Giustizia mediante il pagamento della somma di euro 130.00 relativo all?atleta D?Amico Mario.
Motivazione redatta il 08/03/2013
09/201306/03/2013
La Commissione di Giustizia e Disciplina delibera la esclusione dalla partecipazione a gare o manifestazioni ufficiali della AS BC ARECHI, in persona del l.r.p.t., in persona del Presidente pro tempore fino alla regolarizzazione della propria posizione di cui all'art. 21 del Regolamento di Giustizia mediante il pagamento della somma di euro 130.00 di cui alla sanzione per l?atleta Scaravella Giuseppe.
Motivazione redatta il 08/03/2013
08/201306/03/2013
La Commissione di Giustizia e Disciplina delibera di comminare al Sig. Spada Amedeo, atleta della BC QUIRINALE la sanzione della squalifica per giorni quindici a decorrere dalla comunicazione della presente decisione ex. art.18, lett. d), Regolamento di Giustizia e Disciplina;
di comminare alla AS BC QUIRINALE a titolo di responsabilita' oggettiva la sanzione della ammenda ex. art. 17, lett. b) Regolamento di Giustizia per euro 100.00
Motivazione redatta il 08/03/2013
07/201306/03/2013
La Commissione di Giustizia e Disciplina delibera di assolvere tutti gli incolpati, Carlo Zoncu, la AS MONDIAL BOWLING, in persona del legale rappresentante p.t., la B. C. FLAMINIA ROMA in persona del legale rappresentante p.t. dalle imputazioni ascritte.
Motivazione redatta il 08/03/2013
06/201306/03/2013
La Commissione di Giustizia e Disciplina delibera di non doversi procedere nei confronti di Ernesto Pesce
Motivazione redatta il 08/03/2013
05/201307/02/2013
La Commissione di Giustizia e Disciplina delibera di non doversi procedere nei confronti della A.S. B.C. NERVIANO, in persona del Presidente pro tempore, per avere provveduto al pagamento della sanzione suddetta.

Motivazione redatta il 15/02/2013
04/201307/02/2013
La Commissione di Giustizia e Disciplina delibera di non doversi procedere nei confronti della A.S. B.C. NERVIANO, in persona del Presidente pro tempore, per avere provveduto al pagamento della sanzione suddetta.

Motivazione redatta il 15/02/2013
03/201307/02/2013
La Commissione di Giustizia e Disciplina delibera di non doversi procedere nei confronti della B.C. GARBAGNATE, in persona del Presidente pro tempore, per avere provveduto al pagamento della sanzione suddetta.

Motivazione redatta il 15/02/2013
02/201307/02/2013
La Commissione di Giustizia e Disciplina delibera di irrogare al Sig. Massimo Isoppo la sanzione della ammonizione ex art. 18 Regolamento di Giustizia e Disciplina vigente; alla Sig.ra Debora Waite la sanzione della ammonizione ex art. 18 Regolamento Giustizia e Disciplina vigente. 

Motivazione redatta il 15/02/2013
01/201307/02/2013
La Commissione di Giustizia e Disciplina dispone la sospensione del presente procedimento disciplinare nello stato in cui si trova ex art. 2 II comma vigente Regolamento di Giustizia nei confronti della AS LA SIRIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, mandando alla Segreteria Federale di annotare tale sospensione nella scheda della AS e di trasmettere gli atti alla Commissione al momento dell'eventuale rinnovo della riaffiliazione. 
Motivazione redatta il 14/02/2013
28/201211/09/2012
all'unanimita' di irrogare nei confronti dell'A.S.D. BOWL PORTOGRUARO TIGER in persona del presidente pro tempore l'esclusione dalle competizioni federali sino ad avvenuto pagamento di ogni importo dovuto alla Federazione, stante la fondatezza delle violazioni contestategli nel procedimento disciplinare po.5/2012.

Motivazione redatta l?11/9/2012
27/201211/09/2012
all'unanimita' di rigettare il ricorso proposto dall'A.S. TIUNA confermando il provvedimento del GUSN.
Motivazione redatta li' 11/09/2012
26/201223/07/2012
di irrogare al sig. GABRIELE RICCI la sanzione della squalifica per anni UNO, di cui all'art. 22 del Regolamento di Giustizia a decorrere dalla comunicazione della presente decisione.
25/201226/06/2012
di non doversi procedere nei confronti della A.S. MONDIAL BOWLING, in persona del Presidente pro tempore sig. Paolo Fipaldini, per essere stata oblata la sanzione irrogata.
Motivazione redatta il 23/07/2012
24/201226/06/2012
di non doversi procedere nei confronti della A.S. MONDIAL BOWLING, in persona del Presidente pro tempore sig. Paolo Fipaldini, per essere stata oblata la sanzione irrogata.
Motivazione redatta il 23/07/2012
23/201226/06/2012
di irrogare alla A.S.D. CASTELFRANCO VENETO, in persona del Presidente p.t. Sig. Rodolfo Scappin, la sanzione dell'ammenda di euro 100,00 ex art. 20 comma 3 del del vigente Regolamento di Giustizia e Disciplina
Motivazione redatta il 23/07/2012
22/201226/06/2012
La Commissione di Giustizia e Disciplina delibera all'unanimita' di irrogare alla A.S. TARGET PINS, in persona del presidente pro tempore, sig. Salvatore Leonini, la sanzione della esclusione della partecipazione a gare e manifestazioni ufficiali fino alla regolarizzazione della propria posizione amministrativa mediante il pagamento della sanzione di cui alla sentenza 16/2010.
Motivazione redatta il 23/07/2012
21/201226/06/2012
di non doversi procedere nei confronti della A.S. DOLMEN, in persona del Presidente pro tempore, e di ACELLA GIORGIA.
Motivazione redatta il 23/07/2012
20/201226/06/2012
all'unanimita', di irrogare: alla A.S. TARGET PINS, in persona del presidente pro tempore, sig. Salvatore Leonini, la sanzione dell'ammenda di euro 350,00 di cui all?art. 20 del Regolamento di Giustizia, con esclusione della partecipazione a gare e manifestazioni ufficiali fino alla regolarizzazione della propria posizione amministrativa.
Motivazione redatta il 23/07/2012
19/201226/06/2012
all'unanimita', di irrogare: al Sig. Alfio GIUFFRIDA la sanzione della squalifica per MESI SEI, di cui all'art. 22 del vigente Regolamento di Giustizia e Disciplina per le ragioni di cui alla parte motiva a decorrere dalla comunicazione della presente decisione;
di irrogare al sig. Giuseppe RONCONI la sanzione della squalifica per MESI TRE , di cui all.art.22 del vigente Regolamento di Giustizia e Disciplina per le ragioni di cui alla parte motiva a decorrere dalla comunicazione della presente decisione;
Motivazione redatta il 17/07/2012
18/201226/06/2012
di irrogare alla A.S.B.C. MARSALA, in persona del Presidente p.t. Roperti Mario, la sanzione della ammenda di euro 300.00 con diffida ex. art. 20 comma 3 del vigente Regolamento di Giustizia e Disciplina; di non doversi procedere nei confronti del sig. Parisi Giuseppe per i fatti contestati.
Motivazione redatta il 17/07/2012
17/201226/06/2012
di irrogare al Sig. Primavera Roberto atleta dell'a.s. B.C.Nerviano la sanzione della sospensione da ogni carica e incarico per mesi due ex art. 23 del vigente Regolamento di Giustizia e Disciplina a far data dal ricevimento di copia della presente decisione.

Motivazione redatta il 17/07/2012
16/201226/06/2012
di non doversi procedere nei confronti della A.S. NEW STAR, in persona del presidente pro tempore, per essere stata oblata la sanzione irrogata.

Motivazione redatta il 17/07/2012
15/201215/05/2012
all'unanimita' di irrogare nei confronti dell'a.s Tiuna in persona del presidente pro tempore l'esclusione dalle competizioni federali sino ad avvenuto pagamento di ogni importo dovuto alla Federazione, stante la fondatezza delle violazioni contestategli nel procedimento pos.24/2011.

Motivazione redatta il 12/07/2012
14/201215/05/2012
all'unanimita' di non doversi procedere nei confronti della FIRE BOWL BC NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, in quanto il giorno del Torneo Campionato Provinciale Singolo, ossia in data 30.01.2011, l'atleta Diego d'Angelo non era di fatto atleta appartenente a tale societa', escludendosi cosi' una qualsivoglia responsabilita' di quest'ultima in merito alla partecipazione dell'atleta incolpato, che, in mancanza del rinnovo del proprio tesseramento, ha preso comunque parte ad un torneo aziendale;

di sospendere il presente procedimento disciplinare nello stato in cui si trova nei confronti dell'atleta Diego D'Angelo, ex art. 2, comma 2 del regolamento di Giustizia e Disciplina, non avendo quest'ultimo rinnovato il tesseramento con la Fisb per l'anno 2012.

Motivazione redatta il 7/6/2012
13/201215/05/2012
all'unanimita', di irrogare a carico dell'atleta sig. Maurizio Marafatto la sanzione dell'ammonizione con diffida ex art. 19 co.II del Regolamento di Giustizia e Disciplina;a carico della ASD CASTELFRANCO VENETO, in persona del Presidente pro tempore sig. Scappin Rodolfo, la sanzione dell'ammenda pari ad ? 50,00 con diffida ex art.20 co I e II del Regolamento di Giustizia e Disciplina per i motivi sopra esposti.Motivazione redatta il 4/6/2012
12/201215/05/2012
all'unanimita' di non doversi procedere nei confronti della Asd RAINBOW per non avere avuto l'As nessuna responsabilita' per i fatti alla stessa ascritti;

di irrogare alla ASD SUPERSTRIKE la sanzione della ammenda di euro 50,00 ex art.20 RGD

Motivazione redatta il 5/6/2012
11/201215/05/2012
all'unanimita', di irrogare al sig. Rossano Messina, la sanzione dell'ammonizione, di cui all'art.19, comma 1 del vigente regolamento di Giustizia e Disciplina;

di sospendere il presente procedimento disciplinare nei confronti della A.S.D. OVER THE TOP, in persona del Presidente pro tempore, ex art. 2, comma 2 del regolamento di Giustizia e Disciplina, deferita a titolo di responsabilita' oggettiva, in quanto quest'ultima non ha rinnovato l'affiliazione.

Motivazione redatta il 4/6/2012
10/201215/05/2012
all'unanimita' rigetta l'appello presentato da ASD BOWLING & MORE, e, per l'effetto, conferma la sanzione irrogata dal GUSN.
Motivazione redatta il 4/6/2012
09/201216/02/2012
all'unanimita' di non doversi procedere nei confronti di Facchetti Mauro per le violazioni contestategli nel procedimento pos.11/2011 e dispone l'archiviazione del medesimo.

Motivazione redatta il 16 marzo 2012
08/201216/02/2012
all'unanimita', di irrogare al sig. Mauro Facchetti la sanzione della sospensione da ogni carica e incarico di cui all'art.23 del regolamento di giustizia per un periodo di anni uno e mesi sei per la violazione delle norme in epigrafe menzionate, applicando le aggravanti di cui all'art.27 co.1.lett.a) e f)

Motivazione redatta il 16 marzo 2012
07/201216/02/2012
di irrogare alla societa' Sportiva B.C. Garbagnate, in persona del Presidente pro tempore, la sanzione dell'ammenda di euro 150,00 di cui all'art. 20, n.ro 1 del Regolamento di Giustizia e Disciplina; di irrogare al Comitato regionale Lombardia, in persona del Presidente pro tempore sig. Gabriele Cerini, sanzione dell'ammenda di euro 300,00, di cui all'art. 20, n.ro 1 del regolamento di Giustizia e Disciplina.
Motivazione redatta il 5 marzo 2012
06/201216/02/2012
di irrogare alla societa' Sportiva B.C. Garbagnate, in persona del Presidente pro tempore, la sanzione dell'ammenda di euro 150,00 di cui all'art. 20, n.ro 1 del Regolamento di Giustizia e Disciplina; di irrogare al Comitato regionale Lombardia, in persona del Presidente pro tempore sig. Gabriele Cerini, sanzione dell'ammenda di euro 300,00, di cui all'art. 20, n.ro 1 del regolamento di Giustizia e Disciplina.
Motivazione redatta il 5 marzo 2012
04/201216/02/2012
all'unanimita' di non doversi procedere nei confronti dell'atleta Antonio Zingaro, in quanto quest'ultimo ha partecipato al Torneo "Qualificazioni di Centro" ed al Torneo "Campionato Regionale Singolo" prima prova - ritenendo, in assoluta buona fede, di essere stato regolarmente tesserato per l'anno 2011, avendo consegnato personalmente i soldi al gia' Presidente della Societa' Sportiva B.C. Garbagnate, di cui quest'ultimo faceva parte;
di irrogare alla Societa' Sportiva B.C. Garbagnate, in persona del presidente pro tempore, la sanzione dell'ammenda di euro 150,00 di cui all'art. 20, n.ro 1 del Regolamento di Giustizia e Disciplina;
di irrogare al Comitato regionale Lombardia, in persona del Presidente pro tempore sig. Gabriele Cerini, sanzione dell'ammenda di euro 300,00, di cui all'art. 20, n.ro 1 del regolamento di Giustizia e Disciplina.
Motivazione redatta il 5 marzo 2012
03/201216/02/2012
dispone la sospensione della decisione del presente appello nello stato in cui si trova ex art.2 II comma vigente Regolamento di Giustizia, ferma restando la decisione del GUSN, mandando alla Segreteria Federale di annotare tale sospensione nella scheda dell'a.s. Sanpaolo Imi di Torino e di trasmettere gli atti alla Commissione al momento dell?eventuale rinnovo della riaffiliazione.
Motivazione redatta il 6 marzo 2012
02/201216/02/2012
all'unanimita' dichiara inammissibile l'appello presentato da Lombardi Alberto e, per effetto, conferma la sanzione irrogata dal GUSN

Motivazione redatta il 5 marzo 2012
01/201216/02/2012
all'unanimita' rigetta l?appello presentato dal sig. Davide Cinini, nella sua qualit? di responsabile del Gruppo Aziendale Poste Italiane e, per l?effetto , conferma la sanzione irrogata dal GUSN.
Motivazione redatta il 5 marzo 2012
05/201206/02/2012
di irrogare alla societa' Sportiva B.C. Garbagnate, in persona del Presidente pro tempore, la sanzione dell'ammenda di euro 150,00 di cui all'art. 20, n.ro 1 del Regolamento di Giustizia e Disciplina; di irrogare al Comitato regionale Lombardia, in persona del Presidente pro tempore sig. Gabriele Cerini, sanzione dell'ammenda di euro 300,00, di cui all'art. 20, n.ro 1 del regolamento di Giustizia e Disciplina.

Motivazione redatta il 28 febbraio 2012
21/201127/07/2011
all' unanimita' in non doversi procedere nei confronti del sig. Fabio Borriello, Delegato provinciale Fisb Avellino.

Motivazione redatta il 6 marzo 2012
20/201127/07/2011
all'unanimita' in accoglimento delle richieste della Procura Federale, di irrogare:

- alla As Bowlingmania in persona del Presidente p.t., Marinacci Massimiliano, la sanzione della ammenda di euro 250.00 ex art. 20 n. 1 del R.G e D;

- alla AS Bowling Nerviano in persona del Presidente p.t., Berta Pietro, la sanzione della ammenda di euro 250.00 ex art. 20 n. 1 del R G e D;

- alla atleta Marino Marilisa la sanzione della squalifica per mesi tre, decorrente dalla comunicazione del presente dispositivo ex art. 47 e 28 RG e D, ex art. 22 R G e D;"

Motivazione redatta il 6 marzo 2012.
19/201127/07/2011
all'unanimita' in accoglimento delle richieste della Procura Federale la radiazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 12 e 24 del vigente Regolamento di Giustizia e Disciplina del Sig. Dario Percario, Presidente dell'ASD I Pirati BC S. Stefano di Magra, disponendo, ove non gia' provveduto, che dalle classifiche dei tornei disputati dal 16/11/2010 al 03/03/2011 siano espunti tutti gli atleti appartenenti alla predetta AS in quanto non legittimati a parteciparvi

Motivazione redatta il 6 marzo 2012
18/201122/06/2011
all'unanimita' di irrogare:

-al Sig. Quaglino Matteo la sanzione della squalifica per mesi 3, di cui all'art. 22, n.ro 1 del vigente Regolamento di Giustizia e Disciplina, a decorrere dalla comunicazione della presente decisione ex artt. 47 e 28 RGeD;

- alla AS Bowlingmania, in persona del Presidente pro tempore Sig. Marinacci Massimiliano, la sanzione dell'ammenda di euro 250.00, di cui all'art. 20 del vigente Regolamento di Giustizia e Disciplina.
Motivazione redatta il 27/07/2011
17/201122/06/2011
all'unanimita' in accoglimento del gravame proposto dalla AS I Pirati, rappresentata e difesa dall' Avv. Lina Musumarra, di annullare la decisione del GUSN datata 11 marzo 2011 e ricevuta dall' As il 21.03.2011.

Motivazione redatta il 26/07/2011
16/201122/06/2011
all'unanimita' di non doversi procedere nei confronti del Sig. Giovanni Bruno, nella qualita' di Presidente del Comitato Regionale Campania.
Motivazione redatta il 25/07/2011.
15/201121/06/2011
all'unanimita' di irrogare all'atleta Sig. Paolo Zeppi la sanzione della squalifica di mesi 1 (uno), ex art 22 del vigente Regolamento di Giustizia, a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 47 Regolamento G e D
14/201117/05/2011
all'unanimita', di non doversi procedere nei confronti del consigliere Damiano TRAPANI non essendo emerso alcun comportamento violativo delle norme federali da parte di quest'ultimo, ordinando l'archiviazione degli atti e del procedimento nei suoi confronti;
- di irrogare all'U.d.G., Sig.ra Luigia COLELLI, la sanzione della squalifica, di cui all'art.22 del vigente Regolamento di Giustizia e Disciplina per un periodo di mesi UNO a decorrere dalla comunicazione della presente decisione nelle forme di cui al Regolamento di G e D
13/201117/05/2011
all'unanimita' , di irrogare:
- al sig. Maurizio RUFO la sanzione della squalifica per giorni 45, di cui all'art.22 n.1 del vigente Regolamento di Giustizia e Disciplina
12/201117/05/2011
all'unanimita', di non doversi procedere nei confronti dell'AS RAGGIO ICS non essendo emerso alcun comportamento violativo delle norme federali, e di irrogare:

- al sig. Amelito RABILAS la sanzione della squalifica di giorni 45, di cui all'art.22 n.1 del vigente Regolamento di Giustizia e Disciplina con l'aggravante di cui all'art.27 n.12 punto 1;
- alla AS TEAM LORETO in persona del presidente pro tempore Sig. Fabrizio MARUFFI, la sanzione dell'ammenda di Euro.400,00, di cui all'art.20 del vigente Regolamento di Giustizia e Disciplina con l'aggravante di cui all'art.27 n.12 punto 1
08/12/2024

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